Lancio di lanterne volanti

Lancio di lanterne volanti

Le lanterne volanti (o lanterne cinesi) utilizzano lo stesso principio della mongolfiera e sono realizzate con un corpo di carta appoggiato su una struttura rigida al cui interno viene posta una fonte di calore in cera  combustibile. Quando viene accesa la fiamma, il calore scalda l'aria all'interno diminuendone la densità. Di conseguenza l'oggetto si alza in volo. La lanterna rimane in volo finché la fiamma rimane accesa, dopo di che plana lentamente al suolo.

Nonostante siano di libera vendita, e possano quindi ingannare sulla loro pericolosità, il Ministero dell’Interno ha sottolineato la possibilità che le piccole fiamme che sollevano l’aerostato possano provocare incendi o addirittura interferire con il traffico aereo (Parere ministeriale 06/12/2012, n. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39)).

Le lanterne, quindi, vanno usate seguendo gli accorgimenti di sicurezza necessari ad evitare gli incendi e i disturbi al traffico aeroportuale, anche se il materiale non è particolarmente nocivo per l'ambiente.

Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’autorizzazione rilasciata dal SUAP come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 57 e chiarito dal Parere ministeriale 06/12/2012, n. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39). Congiuntamente occorre ottenere anche l'autorizzazione dell'autorità aeroportuale competente (Parere ministeriale 06/12/2012, n. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39))

Requisiti oggettivi

Per svolgere l’attività si devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Collocazione dello spettacolo

Se l'attività si svolge in acqua è necessario richiedere l'autorizzazione all'utilizzo all'autorità competente. 

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.   

Se l'attività occupa suolo privato è necessario possedere il nulla osta firmato dal proprietario dell'area che attesta la disponibilità dei luoghi occupati.      

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:44.42