Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Vendita di armi comuni diverse da quelle da guerra

Vendita di armi comuni diverse da quelle da guerra

Sono considerate armi (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 44 e 45):

  • tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde
  • i fucili con due canne rigate purchè non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata
  • i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purchè non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata
  • i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300
  • le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione
  • le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri
  • le armi denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte
  • gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono invece considerate armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Chi vuole avviare l'attività deve presentare domanda di autorizzazione alla Questura come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 31 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dal Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 47.

La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:44.42