Phone center, Internet point

Phone center, Internet point

Un internet point o cybercafé o internet café è un luogo dove si può utilizzare un computer con accesso ad internet a pagamento a tariffa oraria o a minuti.

Un phone center (spesso collegato ad attività di internet point) è invece un'attività di servizio dove sono messi a disposizione del pubblico:

  • apparecchi per le comunicazioni, anche telematiche (come apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici)
  • servizi di trasmissione via fax con particolari tecnologie che permettono di effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete (anche denominata VOIP).

Entrambe le attività devono offrire un servizio di telecomunicazioni. Non sono considerate phone center e internet point tutte quelle attività in cui i gestori, pur mettendo a disposizione dei clienti mezzi di comunicazione (come telefoni, apparecchiature internet, ecc.) non hanno come oggetto principale un’attività di telecomunicazioni (per esempio, bar, alberghi, pizzerie).

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Passaggi normativi

La Sentenza della Corte Costituzionale 22/10/2008, n. 350 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale 03/03/2006, n. 6 che attribuiva ai Comuni la competenza per rilasciare l’autorizzazione necessaria per l'esercizio dell’attività di internet point e phone center. 

In seguito alla sentenza, per aprire un pubblico esercizio o un circolo privato con apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, era necessario ottenere unicamente una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore (Decreto legge 27/07/2005, n. 144, art. 7).

Da fine 2010 la licenza del Questore doveva essere ottenuta solo da coloro che svolgevano attività di internet point come attività principale (Decreto legge 29/12/2010, n. 225, art. 2, com. 19).

Dal 1° gennaio 2012 si può avviare l’attività di phone center e internet point anche senza licenza dal Questore. Da fine 2011 infatti, non è stata prevista alcuna ulteriore proroga che ne stabilisca ancora l’obbligo (Decreto legge 29/12/2011, n. 216).

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2024 10:44.42