Chi vuole svolgere l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale e in tutte le zone per le quali i Comuni abbiano previsto l’assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 72, com. 2.
Ultimo aggiornamento: 20/10/2024 18:05.39