Quando vengono realizzati impianti di messa a terra, di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione l'installatore rilascia una dichiarazione di conformità alla normativa vigente (Decreto del Presidente della Repubblica 22/10/2001, n. 462).
La messa in esercizio di questi impianti non può essere effettuata prima del rilascio della dichiarazione di conformità.
Una volta ottenuta la dichiarazione di conformità, il datore di lavoro deve comunicare la messa in esercizio degli impianti e dei dispositivi installati in ambienti di lavoro, pubblici o privati, per i quali si configuri un'attività lavorativa cui sia applicabile il Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 (presenza di lavoratori subordinati, autonomi o soggetti equiparati).
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio, il datore di lavoro deve inviare al SUAP copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore (Decreto del Presidente della Repubblica 22/10/2001, n. 462, art. 2 e art. 5). Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità sanitaria competente.
Attenzione: per la trasmissione della documentazione all'INAIL occorre utilizzare l’applicativo CIVA, raggiungibile dal sito www.inail.it.
Approfondimenti
Gli impianti di messa a terra sono gli impianti facenti parte di sistemi di protezione da contatti indiretti dove la protezione sia effettuata mediante interruzione automatica dell'alimentazione.
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta per tutti gli ambienti dove si svolgono attività di lavoro (Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, art. 80).
Se a seguito della valutazione risulta che il rischio da fulminazione è superiore al rischio tollerabile, il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare e realizzare le misure di protezione necessarie.
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio di esplosione nell'ambiente di lavoro, considerando la possibile formazione di atmosfere esplosive per la presenza di gas, vapori o polveri combustibili e denunciare, se necessario, le installazioni elettriche presenti nelle zone di pericolo (Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81).
Il datore di lavoro deve comunicare anche eventuali modifiche apportate all'impianto o ai dispositivi (Decreto del Presidente della Repubblica 22/10/2001, n. 462, art. 8).