Per organizzare una manifestazione non a scopo di lucro non è necessario possedere alcuna autorizzazione né presentare segnalazione certificata di inizio attività. La Sentenza della Corte costituzionale 15/02/1970, n. 56 e la Sentenza della Corte costituzionale 15/12/1967, n. 142 dichiarano infatti l'illegittimità costituzionale del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 68 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" per lo svolgimento di manifestazioni in forma non imprenditoriale.
Pertanto, chi vuole organizzare una manifestazione non a scopo di lucro deve presentare una comunicazione.
Approfondimenti
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo relativi ad attività culturali quali:
- il teatro
- la musica
- la danza e il musical
- le proiezioni cinematografiche.
che si svolgono:
- in un orario compreso tra le ore 08:00 e le ore 01:00 del giorno seguente
- con un massimo di 2.000 partecipanti
- fuori dei casi di cui al Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142 e 143
- in luoghi caratterizzati dall'assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
è sufficiente presentare una segnalazione certificata di inizio attività corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche vigenti.