La domanda di rimborso deve essere presentata entro dieci anni dal termine della validità del titolo edilizio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2943).
La perdita di efficacia del titolo abilitativo può verificarsi con la rinuncia esplicita all'esecuzione delle opere con la scadenza del termine di un anno senza l’inizio dei lavori o con la scadenza del termine previsto per la loro conclusione.
Diritti di segreteria o istruttoria (consulta gli importi previsti e le modalità di versamento) |